Art. 5
Certificato fitosanitario
In vigore dal 27 giu 2023
Certificato fitosanitario
Il legname specificato è accompagnato da un certificato fitosanitario comprendente gli elementi seguenti:
a)
alla rubrica «Luogo di origine», il nome e l’ubicazione del luogo di raccolta del legname specificato;
b)
alla rubrica «Dichiarazione supplementare», la seguente dichiarazione: «La partita rispetta le prescrizioni dell’Unione europea stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/1312 della Commissione»;
c)
il contrassegno di identificazione della partita sottoposta a fumigazione di cui al punto 7 dell’allegato;
d)
il numero o i numeri di tronco corrispondenti a ciascun tronco esportato del legname specificato;
e)
il nome dell’operatore abilitato alla fumigazione e il nome e l’ubicazione del sito di fumigazione.
Storico versioni
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