Art. 4
Spedizione e introduzione del legname specificato nel territorio dell’Unione
In vigore dal 27 giu 2023
Spedizione e introduzione del legname specificato nel territorio dell’Unione
1. Il legname specificato può essere spedito soltanto:
a)
dagli Stati Uniti; e
b)
nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 10 aprile dell’anno successivo.
2. Il legname specificato può essere introdotto nel territorio dell’Unione solo:
a)
durante l’anno della spedizione o entro il 30 aprile dell’anno successivo, se la data della spedizione è compresa tra il 15 ottobre e il 31 dicembre, oppure
b)
entro il 30 aprile dell’anno della spedizione, se la data della spedizione è compresa tra il 1o gennaio e il 10 aprile.
Storico versioni
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