Art. 4 · Spedizione e introduzione del legname specificato nel territorio dell’Unione

Art. 4

Spedizione e introduzione del legname specificato nel territorio dell’Unione

In vigore dal 27 giu 2023
Spedizione e introduzione del legname specificato nel territorio dell’Unione 1.   Il legname specificato può essere spedito soltanto: a) dagli Stati Uniti; e b) nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 10 aprile dell’anno successivo. 2.   Il legname specificato può essere introdotto nel territorio dell’Unione solo: a) durante l’anno della spedizione o entro il 30 aprile dell’anno successivo, se la data della spedizione è compresa tra il 15 ottobre e il 31 dicembre, oppure b) entro il 30 aprile dell’anno della spedizione, se la data della spedizione è compresa tra il 1o gennaio e il 10 aprile.
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