Art. 1

In vigore dal 26 giu 2023
Le possibilità di pesca stabilite dal protocollo sono ripartite come segue tra gli Stati membri, per tutta la durata di applicazione del protocollo: a) tonniere con reti a circuizione: Spagna: 16 pescherecci Francia: 15 pescherecci Italia: 1 peschereccio Totale: 32 unità; b) pescherecci con palangari di superficie di stazza lorda superiore a 100: Spagna: 7 pescherecci Francia: 4 pescherecci Portogallo: 2 pescherecci Totale: 13 unità; c) pescherecci con palangari di superficie di stazza lorda pari o inferiore a 100: Francia: 20 pescherecci Totale: 20 unità.
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