Art. 1
In vigore dal 26 giu 2023
Le possibilità di pesca stabilite dal protocollo sono ripartite come segue tra gli Stati membri, per tutta la durata di applicazione del protocollo:
a)
tonniere con reti a circuizione:
Spagna:
16
pescherecci
Francia:
15
pescherecci
Italia:
1
peschereccio
Totale:
32
unità;
b)
pescherecci con palangari di superficie di stazza lorda superiore a 100:
Spagna:
7
pescherecci
Francia:
4
pescherecci
Portogallo:
2
pescherecci
Totale:
13
unità;
c)
pescherecci con palangari di superficie di stazza lorda pari o inferiore a 100:
Francia:
20
pescherecci
Totale:
20
unità.
Storico versioni
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