Art. 3

Ambito di applicazione del capo 2

In vigore dal 14 giu 2023
Ambito di applicazione del capo 2 Le norme specifiche di cui al presente capo si applicano alle merci al dettaglio seguenti: a) i prodotti di origine animale o vegetale, le piante diverse dalle piante destinate all'impianto e gli alimenti per animali da compagnia e gli articoli masticabili per cani pronti alla vendita; b) i prodotti composti; c) gli alimenti; d) i materiali a contatto con gli alimenti.
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Ambito di applicazione del capo 2 (Art. 3 Regolamento (UE) 2023/1231) — Testo vigente | Portale Normativo