Art. 9
Misure di eradicazione
In vigore dal 8 giu 2023
Misure di eradicazione
Nelle zone infestate le autorità competenti adottano tutte le misure seguenti per eradicare l’organismo nocivo specificato:
a)
trattamenti adeguati contro l’organismo nocivo specificato, in tutte le fasi del suo sviluppo, che tengano conto della natura migratoria degli organismi nocivi adulti, della distribuzione delle piante ospiti e delle abitudini alimentari delle sue larve;
b)
divieto di spostamento al di fuori della zona infestata dello strato superiore del suolo e dei substrati di coltivazione usati, a meno che gli operatori professionali interessati non abbiano soddisfatto una delle condizioni seguenti, sotto la supervisione delle autorità competenti:
i)
il suolo o il substrato di coltivazione è stato sottoposto a misure adeguate per eliminare l’organismo nocivo specificato ed è stato trasportato all’interno di veicoli chiusi che garantiscono che l’organismo nocivo non possa diffondersi;
ii)
il suolo o il substrato di coltivazione è trasportato in veicoli chiusi che garantiscono che l’organismo nocivo specificato non possa diffondersi, ed è interrato in profondità in una discarica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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