Art. 9 · Misure di eradicazione

Art. 9

Misure di eradicazione

In vigore dal 8 giu 2023
Misure di eradicazione Nelle zone infestate le autorità competenti adottano tutte le misure seguenti per eradicare l’organismo nocivo specificato: a) trattamenti adeguati contro l’organismo nocivo specificato, in tutte le fasi del suo sviluppo, che tengano conto della natura migratoria degli organismi nocivi adulti, della distribuzione delle piante ospiti e delle abitudini alimentari delle sue larve; b) divieto di spostamento al di fuori della zona infestata dello strato superiore del suolo e dei substrati di coltivazione usati, a meno che gli operatori professionali interessati non abbiano soddisfatto una delle condizioni seguenti, sotto la supervisione delle autorità competenti: i) il suolo o il substrato di coltivazione è stato sottoposto a misure adeguate per eliminare l’organismo nocivo specificato ed è stato trasportato all’interno di veicoli chiusi che garantiscono che l’organismo nocivo non possa diffondersi; ii) il suolo o il substrato di coltivazione è trasportato in veicoli chiusi che garantiscono che l’organismo nocivo specificato non possa diffondersi, ed è interrato in profondità in una discarica.
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