Art. 1

Periodi transitori

In vigore dal 6 giu 2023
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è così modificato: 1. all’, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) le condizioni speciali di ingresso nell’Unione delle seguenti categorie di partite di alimenti e mangimi, a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, da pentaclorofenolo e diossine, di contaminazione microbiologica e di contaminazione da coloranti Sudan, da rodammina B e da tossine vegetali, in conformità all’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 178/2002: i) le partite di alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da paesi terzi, o da parti di tali paesi terzi, che contengono qualsiasi alimento e mangime elencato nella tabella di cui all’allegato II, punto 1, e che rientrano nei codici NC e nelle classificazioni TARIC riportati in tale allegato; ii) le partite di alimenti costituiti da due o più ingredienti che contengono qualsiasi alimento elencato nella tabella di cui all’allegato II, punto 1, a causa del rischio di contaminazione da aflatossine, in una quantità superiore al 20 % di un unico prodotto o della somma di tali prodotti, e che rientrano nei codici NC riportati nella tabella di cui al medesimo allegato, punto 2; iii) le partite di alimenti e mangimi di origine non animale spedite nell’Unione da un paese terzo diverso dal paese di origine e che contengono qualsiasi alimento e mangime elencato nella tabella di cui all’allegato II, punto 3;»; 2. l’articolo 14 è sostituito dal seguente: «Articolo 14 Periodi transitori 1.   Le partite di semi di albicocca non trasformati provenienti dalla Turchia, destinati a essere immessi sul mercato per il consumatore finale, spedite nell’Unione dalla Turchia, o da altro paese terzo, se diverso dal paese di origine, prima della data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1110 della Commissione (*1), possono entrare nell’Unione fino al 27 agosto 2023, senza essere accompagnate né dai risultati del campionamento e delle analisi né dal certificato ufficiale di cui agli articoli 10 e 11. 2.   Le partite di pistacchi e prodotti derivati originari degli Stati Uniti, spedite nell’Unione dalla Turchia prima della data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1110, possono entrare nell’Unione fino al 27 agosto 2023, senza essere accompagnate né dai risultati del campionamento e delle analisi né dal certificato ufficiale di cui agli articoli 10 e 11. (*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1110 della Commissione, del 6 giugno 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 7.6.2023, pag. 111).»;" 3. gli allegati I e II sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2023:1110:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo