Art. 1
Periodi transitori
In vigore dal 6 giu 2023
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è così modificato:
1.
all’, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
le condizioni speciali di ingresso nell’Unione delle seguenti categorie di partite di alimenti e mangimi, a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, da pentaclorofenolo e diossine, di contaminazione microbiologica e di contaminazione da coloranti Sudan, da rodammina B e da tossine vegetali, in conformità all’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 178/2002:
i)
le partite di alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da paesi terzi, o da parti di tali paesi terzi, che contengono qualsiasi alimento e mangime elencato nella tabella di cui all’allegato II, punto 1, e che rientrano nei codici NC e nelle classificazioni TARIC riportati in tale allegato;
ii)
le partite di alimenti costituiti da due o più ingredienti che contengono qualsiasi alimento elencato nella tabella di cui all’allegato II, punto 1, a causa del rischio di contaminazione da aflatossine, in una quantità superiore al 20 % di un unico prodotto o della somma di tali prodotti, e che rientrano nei codici NC riportati nella tabella di cui al medesimo allegato, punto 2;
iii)
le partite di alimenti e mangimi di origine non animale spedite nell’Unione da un paese terzo diverso dal paese di origine e che contengono qualsiasi alimento e mangime elencato nella tabella di cui all’allegato II, punto 3;»;
2.
l’articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Articolo 14
Periodi transitori
1. Le partite di semi di albicocca non trasformati provenienti dalla Turchia, destinati a essere immessi sul mercato per il consumatore finale, spedite nell’Unione dalla Turchia, o da altro paese terzo, se diverso dal paese di origine, prima della data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1110 della Commissione (*1), possono entrare nell’Unione fino al 27 agosto 2023, senza essere accompagnate né dai risultati del campionamento e delle analisi né dal certificato ufficiale di cui agli articoli 10 e 11.
2. Le partite di pistacchi e prodotti derivati originari degli Stati Uniti, spedite nell’Unione dalla Turchia prima della data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1110, possono entrare nell’Unione fino al 27 agosto 2023, senza essere accompagnate né dai risultati del campionamento e delle analisi né dal certificato ufficiale di cui agli articoli 10 e 11.
(*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1110 della Commissione, del 6 giugno 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 7.6.2023, pag. 111).»;"
3.
gli allegati I e II sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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