Art. 2
In vigore dal 5 giu 2023
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Le seguenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2024:
a)
allegato II, punto 1), lettera a), punti ii) e iii), e punto 2), lettere b) e c);
b)
allegato III, punto 1), lettera a), punti iii) e v), e punto 3), lettere c) ed e).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2023:1634:oj#art-2