Art. 2

Art. 2

In vigore dal 5 giu 2023
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le seguenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2024: a) allegato II, punto 1), lettera a), punti ii) e iii), e punto 2), lettere b) e c); b) allegato III, punto 1), lettera a), punti iii) e v), e punto 3), lettere c) ed e).
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