Art. 85
Sistema REX nazionale
In vigore dal 1 giu 2023
Sistema REX nazionale
1. Le autorità doganali degli Stati membri utilizzano il sistema REX nazionale, ove sia stato sviluppato, per trattare le domande di registrazione di cui all’ del presente regolamento, archiviare le registrazioni, trattare qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla domanda o sulla registrazione originaria o effettuare ricerche nelle registrazioni.
2. Il sistema REX nazionale interagisce e rimane sincronizzato con il sistema REX centrale per gli Stati membri.
Storico versioni
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