Art. 70

Utilizzo del CRMS

In vigore dal 1 giu 2023
Utilizzo del CRMS 1.   Il CRMS è utilizzato per i seguenti fini, in linea con l’, paragrafi 3 e 5, del codice: a) lo scambio di informazioni sui rischi tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione di cui all’, paragrafo 5, del codice e all’, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, nonché l’archiviazione e il trattamento di tali informazioni; b) la comunicazione tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione delle informazioni relative all’attuazione dei criteri comuni di rischio, delle azioni di controllo prioritarie, della gestione delle crisi di cui all’, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, nonché la presentazione, il trattamento e l’archiviazione di tali informazioni, compreso lo scambio di informazioni relative ai rischi e l’analisi dei risultati di tali azioni; c) la consultazione elettronica nel sistema, da parte degli Stati membri e della Commissione, di relazioni di analisi dei rischi sui rischi esistenti e sulle nuove tendenze da inserire nel quadro comune di gestione dei rischi e nel sistema nazionale di gestione dei rischi. 2.   Ove il trasferimento di dati tra il CRMS e i sistemi nazionali possa essere automatizzato, i sistemi nazionali sono adattati per utilizzare il servizio web del CRMS.
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Art. 70 Regolamento (UE) 2023/1070 — Utilizzo del CRMS | Portale Normativo