Art. 56

Transizione informatica

In vigore dal 1 giu 2023
Transizione informatica 1.   Durante la finestra di utilizzazione dell’AES quale stabilita nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 la Commissione fornisce agli Stati membri componenti comuni supplementari, norme transitorie e meccanismi di sostegno per creare un ambiente operativo in cui gli Stati membri che non hanno ancora utilizzato il nuovo sistema possano continuare temporaneamente a interagire con gli Stati membri che lo hanno già introdotto. 2.   La Commissione offre un componente comune sotto forma di convertitore centrale per lo scambio di messaggi mediante la rete comune di comunicazione. Uno Stato membro può decidere di applicarlo a livello nazionale. 3.   In caso di connettività graduale degli operatori economici e di altre persone, uno Stato membro può offrire un convertitore nazionale per lo scambio di messaggi tra l’operatore economico e altre persone e l’autorità doganale. 4.   La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, elabora le norme tecniche da applicare durante il periodo di transizione, che sono di natura operativa e tecnica tale da consentire la mappatura e l’interoperabilità tra i requisiti in materia di scambio di informazioni definiti nel regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione (9) e nel regolamento delegato (UE) 2015/2446, unitamente al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2023:1070:oj#art-56

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 56 Regolamento (UE) 2023/1070 — Transizione informatica | Portale Normativo