Art. 34
Sistema EORI nazionale
In vigore dal 1 giu 2023
Sistema EORI nazionale
1. Un sistema EORI nazionale, ove sia stato sviluppato, è utilizzato dall’autorità doganale dello Stato membro che lo ha sviluppato per scambiare e archiviare i dati EORI.
2. Un sistema EORI nazionale interagisce con il sistema EORI centrale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2023:1070:oj#art-34