Art. 82

Prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto di clienti

In vigore dal 31 mag 2023
Prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto di clienti 1.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di trasferimento di cripto-attività per conto di clienti concludono un accordo con i loro clienti per specificare i loro compiti e le loro responsabilità. Tale accordo comprende almeno gli elementi seguenti: a) l’identità delle parti dell’accordo; b) una descrizione delle modalità del servizio di trasferimento fornito; c) una descrizione dei sistemi di sicurezza utilizzati dal prestatore di servizi per le cripto-attività; d) le commissioni applicate dal prestatore di servizi per le cripto-attività; e) la legge applicabile. 2.   L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, emana orientamenti, in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 1095/2010, per i prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di trasferimento di cripto-attività per conto di clienti per quanto concerne le procedure e le politiche, compresi i diritti dei clienti, nel contesto dei servizi di trasferimento di cripto-attività.
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Art. 82 Regolamento (UE) 2023/1114 — Prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto di clienti | Portale Normativo