Art. 82
Prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto di clienti
In vigore dal 31 mag 2023
Prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto di clienti
1. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di trasferimento di cripto-attività per conto di clienti concludono un accordo con i loro clienti per specificare i loro compiti e le loro responsabilità. Tale accordo comprende almeno gli elementi seguenti:
a)
l’identità delle parti dell’accordo;
b)
una descrizione delle modalità del servizio di trasferimento fornito;
c)
una descrizione dei sistemi di sicurezza utilizzati dal prestatore di servizi per le cripto-attività;
d)
le commissioni applicate dal prestatore di servizi per le cripto-attività;
e)
la legge applicabile.
2. L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, emana orientamenti, in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 1095/2010, per i prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di trasferimento di cripto-attività per conto di clienti per quanto concerne le procedure e le politiche, compresi i diritti dei clienti, nel contesto dei servizi di trasferimento di cripto-attività.
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