Art. 143

Misure transitorie

In vigore dal 31 mag 2023
Misure transitorie 1.   Gli articoli da 4 a 15 non si applicano alle offerte al pubblico di cripto-attività concluse prima del 30 dicembre 2024. 2.   In deroga al titolo II, solo i seguenti requisiti si applicano alle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica che sono stati ammessi alla negoziazione prima del 30 dicembre 2024: a) gli si applicano alle comunicazioni di marketing pubblicate dopo il 30 dicembre 2024; b) entro il 31 dicembre 2027, i gestori delle piattaforme di negoziazione garantiscono che, nei casi previsti dal presente regolamento, sia elaborato, notificato e pubblicato un White Paper sulle cripto-attività conformemente agli e aggiornato conformemente all’. 3.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che hanno prestato i loro servizi in conformità del diritto applicabile prima del 30 dicembre 2024 possono continuare a farlo fino al 1o luglio 2026 o fino al rilascio o al rifiuto di un’autorizzazione ai sensi dell’, se questa data è anteriore. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il regime transitorio di cui al primo comma per i prestatori di servizi per le cripto-attività, o decidere di ridurne la durata, qualora considerino che il proprio quadro normativo nazionale applicabile prima del 30 dicembre 2024 sia meno rigoroso. Entro il 30 giugno 2024, gli Stati membri notificano alla Commissione e all’ESMA se hanno esercitato l’opzione di cui al secondo comma e la durata del regime transitorio. 4.   Gli emittenti di token collegati ad attività diversi dagli enti creditizi che hanno emesso token collegati ad attività conformemente al diritto applicabile prima del 30 giugno 2024 possono continuare a farlo fintantoché sia accordata o rifiutata loro un’autorizzazione conformemente all’, a condizione che richiedano l’autorizzazione prima del 30 luglio 2024. 5.   Gli enti creditizi che hanno emesso token collegati ad attività conformemente al diritto applicabile prima del 30 giugno 2024 possono continuare a farlo fino all’approvazione del White Paper sulle cripto-attività o alla mancata approvazione del White Paper a norma dell’, a condizione che ne informino la rispettiva autorità competente a norma del paragrafo 1 di tale articolo prima del 30 luglio 2024. 6.   In deroga agli , gli Stati membri possono applicare una procedura semplificata per le domande di autorizzazione presentate tra il 30 dicembre 2024 e il 1o luglio 2026 da soggetti che al 30 dicembre 2024 erano autorizzati a prestare servizi per le cripto-attività a norma del diritto nazionale. Le autorità competenti assicurano il rispetto del titolo V, capi 2 e 3, prima di concedere l’autorizzazione in base a tali procedure semplificate. 7.   L’ABE esercita le sue responsabilità di vigilanza ai sensi dell’ a decorrere dalla data di entrata in applicazione degli atti delegati di cui all’, paragrafo 11.
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Art. 143 Regolamento (UE) 2023/1114 — Misure transitorie | Portale Normativo