Art. 137

Commissioni per attività di vigilanza

In vigore dal 31 mag 2023
Commissioni per attività di vigilanza 1.   L’ABE impone commissioni sugli emittenti di token collegati ad attività significativi e sugli emittenti di token di moneta elettronica significativi. Dette commissioni coprono i costi sostenuti dall’ABE per l’esercizio delle sue funzioni di vigilanza in relazione agli emittenti di token collegati ad attività significativi e agli emittenti di token di moneta elettronica significativi conformemente agli , nonché per il rimborso dei costi eventualmente sostenuti dalle autorità competenti nello svolgimento delle attività previste a norma del presente regolamento, in particolare a seguito di una delega dei compiti conformemente all’. 2.   L’importo delle commissioni addebitate a un singolo emittente di un token collegato ad attività significativo è proporzionato alle dimensioni delle sue attività di riserva e copre tutti i costi sostenuti dall’ABE per l’esercizio delle sue funzioni di vigilanza ai sensi del presente regolamento. L’importo delle commissioni addebitate a un singolo emittente di un token di moneta elettronica significativo è proporzionato al volume del token di moneta elettronica emesso in cambio di fondi e copre tutti i costi derivanti dall’esecuzione delle funzioni di vigilanza dell’ABE ai sensi del presente regolamento, compreso il rimborso di qualsiasi costo sostenuto come conseguenza dell’esecuzione di tali funzioni. 3.   La Commissione adotta un atto delegato conformemente all’ entro il 30 giugno 2024 al fine di integrare il presente regolamento per specificare ulteriormente il tipo di commissioni, le fattispecie per cui sono esigibili, il loro importo e le modalità di pagamento e la metodologia per calcolare l’importo massimo per soggetto di cui al paragrafo 2 del presente articolo che può essere addebitato dall’ABE.
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Art. 137 Regolamento (UE) 2023/1114 — Commissioni per attività di vigilanza | Portale Normativo