Art. 113
Diritto di impugnazione
In vigore dal 31 mag 2023
Diritto di impugnazione
1. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate dalle autorità competenti in applicazione del presente regolamento siano adeguatamente motivate e soggette al diritto di impugnazione dinanzi a un organo giurisdizionale. Il diritto di impugnazione dinanzi a un organo giurisdizionale si applica anche quando non sia stata adottata alcuna decisione entro sei mesi dalla presentazione di una domanda di autorizzazione corredata di tutte le informazioni richieste.
2. Gli Stati membri provvedono affinché uno o più dei seguenti organismi, come stabilito dal diritto nazionale, possano, nell’interesse dei consumatori e conformemente al diritto nazionale, adire i giudici o gli organi amministrativi competenti per garantire l’applicazione del presente regolamento:
a)
enti pubblici o loro rappresentanti;
b)
organizzazioni di consumatori aventi un legittimo interesse a proteggere i possessori di cripto-attività;
c)
organizzazioni professionali aventi un legittimo interesse a proteggere i loro membri.
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