Art. 112
Esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori
In vigore dal 31 mag 2023
Esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori
1. Per stabilire il tipo e il livello della sanzione o di un’altra misura amministrativa da imporre a norma dell’, le autorità competenti tengono conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, secondo il caso:
a)
la gravità e la durata della violazione;
b)
se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza;
c)
il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;
d)
la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile della violazione, quale risulta dal fatturato totale nel caso di una persona giuridica o dal reddito annuo e dal patrimonio netto nel caso di una persona fisica;
e)
l’importanza dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte della persona fisica o giuridica responsabile della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;
f)
le perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinate;
g)
il livello di cooperazione che la persona fisica o giuridica responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell’autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate da tale soggetto;
h)
precedenti violazioni del presente regolamento da parte della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;
i)
le misure adottate dalla persona responsabile della violazione al fine di evitarne il ripetersi;
j)
le conseguenze della violazione sugli interessi dei possessori di cripto-attività e dei clienti dei prestatori di servizi per le cripto-attività, in particolare dei detentori al dettaglio.
2. Nell’esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative a norma dell’, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che l’esercizio dei loro poteri di vigilanza e di indagine e le sanzioni e le altre misure amministrative imposte siano efficaci e appropriati. Esse coordinano le loro azioni al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell’esercizio dei poteri di vigilanza e di indagine nonché nell’imposizione di sanzioni e altre misure amministrative nei casi transfrontalieri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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