Art. 6
Trasferimenti di fondi all’esterno dell’Unione
In vigore dal 31 mag 2023
Trasferimenti di fondi all’esterno dell’Unione
1. Nel caso di un trasferimento raggruppato proveniente da un unico ordinante, se i prestatori di servizi di pagamento dei beneficiari sono stabiliti fuori dell’Unione, l’, paragrafo 1, non si applica ai singoli trasferimenti ivi raggruppati, a condizione che nel file di raggruppamento figurino i dati informativi di cui all’, paragrafi 1, 2 e 3, che tali dati siano stati verificati conformemente all’, paragrafi 4 e 5, e che i singoli trasferimenti siano corredati del numero di conto di pagamento dell’ordinante o, qualora si applichi l’, paragrafo 3, del codice unico di identificazione dell’operazione.
2. In deroga all’, paragrafo 1, e fatti salvi, se del caso, i dati informativi richiesti ai sensi del regolamento (UE) n. 260/2012, se il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è stabilito fuori dell’Unione, i trasferimenti di fondi non superiori a 1 000 EUR che non sembrano collegati ad altri trasferimenti di fondi che, assieme al trasferimento in oggetto, superino i 1 000 EUR, sono accompagnati almeno da:
a)
i nomi dell’ordinante e del beneficiario; e
b)
i numeri di conto di pagamento dell’ordinante e del beneficiario o, qualora si applichi l’, paragrafo 3, il codice unico di identificazione dell’operazione.
In deroga all’, paragrafo 4, il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante non è tenuto a verificare i dati informativi relativi all’ordinante di cui al presente paragrafo, a meno che il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante:
a)
abbia ricevuto i fondi da trasferire in contante o in moneta elettronica anonima; o
b)
abbia il ragionevole sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2023:1113:oj#art-6