Art. 12

Trasferimenti di fondi per i quali mancano i dati informativi relativi all’ordinante o al beneficiario

In vigore dal 31 mag 2023
Trasferimenti di fondi per i quali mancano i dati informativi relativi all’ordinante o al beneficiario 1.   Il prestatore intermediario di servizi di pagamento stabilisce procedure efficaci basate sul rischio per stabilire se eseguire, rifiutare o sospendere un trasferimento di fondi non accompagnato dai prescritti dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario e le misure opportune da adottare. Ove il prestatore intermediario di servizi di pagamento si renda conto, nel ricevere un trasferimento di fondi, che i dati informativi di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c), all’, paragrafo 2, lettere a) e b), all’, paragrafo 1, o all’, mancano o non sono stati completati con i caratteri o i dati ammissibili in conformità delle convenzioni del sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento di cui all’, paragrafo 1, tale prestatore intermediario di servizi di pagamento, in funzione della valutazione del rischio: a) rifiuta il trasferimento; o b) richiede i prescritti dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario prima o dopo la trasmissione del trasferimento di fondi. 2.   Se un prestatore di servizi di pagamento omette ripetutamente di fornire i prescritti dati informativi relativi all’ordinante o al beneficiario, il prestatore intermediario di servizi di pagamento: a) adotta provvedimenti, che possono inizialmente includere richiami e diffide, prima di procedere a un rifiuto, a una limitazione o a una cessazione conformemente alla lettera b) qualora i prescritti dati informativi non siano stati forniti; o b) rifiuta direttamente qualsiasi futuro trasferimento di cripto-attività a partire da quel prestatore di servizi per le cripto-attività, ovvero limita o pone fine ai suoi rapporti professionali con lo stesso. Il prestatore intermediario di servizi di pagamento riferisce tale mancanza e le misure adottate all’autorità responsabile competente per il controllo del rispetto delle disposizioni di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
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