Art. 3

Sospensione temporanea

In vigore dal 31 mag 2023
Sospensione temporanea 1.   La Commissione, qualora riscontri prove sufficienti del mancato rispetto da parte dell’Ucraina delle condizioni di cui all’, può sospendere, mediante un atto di esecuzione, la totalità o una parte dei regimi preferenziali previsti all’, paragrafo 1. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3. 2.   Qualora uno Stato membro chieda alla Commissione di sospendere uno dei regimi preferenziali sulla base del mancato rispetto da parte dell’Ucraina delle condizioni di cui all’, lettera b), la Commissione, entro quattro mesi da tale richiesta, fornisce un parere motivato in cui indica se la presunta inosservanza da parte dell’Ucraina sia comprovata. Se conferma l’inosservanza, la Commissione avvia la procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2023/1077 — Sospensione temporanea | Portale Normativo