Art. 4

Salvaguardia accelerata

In vigore dal 31 mag 2023
Salvaguardia accelerata 1.   Qualora un prodotto originario dell’Ucraina sia importato a condizioni che incidono negativamente sul mercato dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Commissione può reintrodurre in qualsiasi momento i dazi doganali altrimenti applicabili a norma dell’accordo di associazione sulle importazioni di tale prodotto mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3. I dazi doganali altrimenti applicabili a norma dell’accordo di associazione possono essere reintrodotti per tutto il tempo necessario a contrastare le ripercussioni negative sul mercato dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti. 2.   La Commissione monitora regolarmente l’impatto del presente regolamento, tenendo conto delle informazioni sulle esportazioni, sulle importazioni, sui prezzi sul mercato dell’Unione e sulla produzione dell’Unione dei prodotti soggetti alle misure di liberalizzazione degli scambi di cui all’, paragrafo 1, lettera b). La Commissione informa gli Stati membri dei risultati del monitoraggio periodico ogni due mesi, a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento. 3.   La Commissione esegue una valutazione della situazione del mercato dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti al fine di reintrodurre i dazi doganali. Tale valutazione è avviata: a) a seguito di una richiesta debitamente motivata di uno Stato membro corredata di sufficienti elementi di prova prima facie di cui tale Stato membro, a norma del paragrafo 4, può ragionevolmente disporre a sostegno della presenza di importazioni che incidono negativamente sul mercato di cui al paragrafo 1, o b) di propria iniziativa, qualora alla Commissione appaia evidente che esistono elementi di prova prima facie sufficienti a sostegno della presenza di importazioni che incidono negativamente sul mercato di cui al paragrafo 1. La valutazione di cui al primo comma è conclusa entro tre mesi dal suo avvio. 4.   Nell’eseguire la valutazione a norma del paragrafo 3, la Commissione tiene conto di tutti i pertinenti sviluppi del mercato, compreso l’impatto delle importazioni in questione sulla situazione del mercato dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti. Tale valutazione comprende fattori quali: a) il tasso e l’entità dell’aumento delle importazioni dall’Ucraina del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi, b) l’effetto delle importazioni in questione sulla produzione e sui prezzi dell’Unione, tenendo conto nel contempo dello sviluppo delle importazioni da altre fonti. Questo elenco non è esaustivo e possono essere presi in considerazione anche altri fattori pertinenti. 5.   Qualora, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 3, ritenga che il mercato dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti abbia subito ripercussioni negative e intenda reintrodurre i dazi doganali, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea annunciando la reintroduzione dei dazi doganali altrimenti applicabili a norma dell’accordo di associazione sulle importazioni di tale prodotto. L’avviso contiene una sintesi dei principali risultati della valutazione accelerata e fissa il termine entro il quale le parti interessate possono presentare le loro osservazioni per iscritto. Tale termine non supera i dieci giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso. 6.   Qualora circostanze eccezionali richiedano un intervento immediato, la Commissione, dopo averne informato il comitato per le misure di salvaguardia istituito dall’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478, può applicare le misure preventive necessarie senza seguire la procedura di cui al paragrafo 5.
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