Art. 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34

In vigore dal 30 mag 2023
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 è così modificato: 1) l’ è sostituito dal seguente: « Domande di protezione provenienti dagli Stati membri Quando inoltra alla Commissione una domanda di protezione a norma dell’articolo 96, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, lo Stato membro acclude la dichiarazione ivi menzionata e il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare di cui all’articolo 97, paragrafo 4, di tale regolamento.» ; 2) all’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Ove la domanda riguardi categorie diverse di prodotti vitivinicoli, gli elementi che dimostrano il legame di cui al paragrafo 1, lettera i), sono illustrati per ciascun prodotto vitivinicolo interessato.» ; 3) all’articolo 8, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   Il periodo di tre mesi di cui all’articolo 98, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 decorre dalla data in cui le parti interessate ricevono, per via elettronica, l’invito a procedere a consultazioni. 3.   I risultati delle consultazioni di cui all’articolo 98, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono notificati alla Commissione entro un mese dal termine delle consultazioni utilizzando il modulo riportato nell’allegato III del presente regolamento.» ; 4) l’articolo 9 è così modificato: a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «1.   La domanda di modifica dell’Unione di un disciplinare, di cui all’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all’articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2019/33 contiene:» ; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Le informazioni da pubblicare a norma dell’articolo 97, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 comprendono la domanda debitamente compilata come specificato ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.» ; 5) all’articolo 11, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) una descrizione della modifica temporanea approvata corredata dei motivi che la giustificano, di cui all’articolo 105, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013;»; 6) gli allegati da II a VII sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni

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