Art. 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34
In vigore dal 30 mag 2023
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 è così modificato:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Domande di protezione provenienti dagli Stati membri
Quando inoltra alla Commissione una domanda di protezione a norma dell’articolo 96, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, lo Stato membro acclude la dichiarazione ivi menzionata e il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare di cui all’articolo 97, paragrafo 4, di tale regolamento.»
;
2)
all’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ove la domanda riguardi categorie diverse di prodotti vitivinicoli, gli elementi che dimostrano il legame di cui al paragrafo 1, lettera i), sono illustrati per ciascun prodotto vitivinicolo interessato.»
;
3)
all’articolo 8, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Il periodo di tre mesi di cui all’articolo 98, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 decorre dalla data in cui le parti interessate ricevono, per via elettronica, l’invito a procedere a consultazioni.
3. I risultati delle consultazioni di cui all’articolo 98, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono notificati alla Commissione entro un mese dal termine delle consultazioni utilizzando il modulo riportato nell’allegato III del presente regolamento.»
;
4)
l’articolo 9 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1. La domanda di modifica dell’Unione di un disciplinare, di cui all’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all’articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2019/33 contiene:»
;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le informazioni da pubblicare a norma dell’articolo 97, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 comprendono la domanda debitamente compilata come specificato ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.»
;
5)
all’articolo 11, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
una descrizione della modifica temporanea approvata corredata dei motivi che la giustificano, di cui all’articolo 105, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013;»;
6)
gli allegati da II a VII sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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