Art. 40
Cooperazione internazionale
In vigore dal 10 mag 2023
Cooperazione internazionale
1. Al fine di migliorare il livello generale di sicurezza dei prodotti messi a disposizione sul mercato e di garantire condizioni di parità a livello internazionale, la Commissione può cooperare, anche attraverso lo scambio di informazioni, con le autorità di paesi terzi o organizzazioni internazionali nell’ambito del presente regolamento. Qualsiasi cooperazione di questo tipo è basata sul principio di reciprocità, include disposizioni sulla riservatezza corrispondenti a quelle applicabili nell’Unione e garantisce che qualsiasi scambio di informazioni abbia luogo nel rispetto del diritto dell’Unione applicabile. La cooperazione o lo scambio di informazioni possono riguardare, tra l’altro, gli aspetti seguenti:
a)
attività di contrasto e misure relative alla sicurezza, anche al fine di impedire la circolazione di prodotti pericolosi, compresa la vigilanza del mercato;
b)
metodi di valutazione del rischio e prove sui prodotti;
c)
richiami coordinati di prodotti e altre azioni analoghe;
d)
questioni scientifiche, tecniche e regolamentari, allo scopo di migliorare la sicurezza dei prodotti e sviluppare priorità e approcci comuni a livello internazionale;
e)
questioni emergenti di notevole rilevanza per la salute e la sicurezza;
f)
utilizzo di nuove tecnologie per migliorare la sicurezza dei prodotti e aumentare la tracciabilità nella catena di fornitura;
g)
attività di normazione;
h)
scambio di funzionari e programmi di formazione.
2. La Commissione può fornire ai paesi terzi o alle organizzazioni internazionali informazioni selezionate dal sistema di allarme rapido Safety Gate e ricevere informazioni pertinenti sulla sicurezza dei prodotti e sulle misure preventive, restrittive e correttive adottate da tali paesi terzi o organizzazioni internazionali. La Commissione condivide tali informazioni con le autorità nazionali, se del caso.
3. Lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 2 può assumere la forma di:
a)
uno scambio non sistematico, in casi debitamente giustificati e specifici; o
b)
uno scambio sistematico, basato su un accordo amministrativo che specifica il tipo di informazioni da scambiare e le modalità dello scambio.
4. I paesi candidati e i paesi terzi possono partecipare pienamente al sistema di allarme rapido Safety Gate a condizione che la loro legislazione sia allineata al pertinente diritto dell’Unione e che essi partecipino al sistema europeo di normazione. Tale partecipazione comporta gli stessi obblighi degli Stati membri ai sensi del presente regolamento, compresi gli obblighi di notifica e di follow-up. La piena partecipazione al sistema di allarme rapido Safety Gate si basa su accordi stipulati tra l’Unione e tali paesi, secondo le modalità definite negli stessi.
5. Qualsiasi scambio di informazioni ai sensi del presente articolo, nella misura in cui riguarda dati personali, è effettuato in conformità delle norme dell’Unione in materia di protezione dei dati. I dati personali sono trasferiti solo a condizione che tale scambio sia necessario al solo scopo di proteggere la salute o la sicurezza dei consumatori.
6. Le informazioni scambiate ai sensi del presente articolo devono essere utilizzate al solo scopo di proteggere la salute o la sicurezza dei consumatori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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