Art. 40 · Cooperazione internazionale

Art. 40

Cooperazione internazionale

In vigore dal 10 mag 2023
Cooperazione internazionale 1.   Al fine di migliorare il livello generale di sicurezza dei prodotti messi a disposizione sul mercato e di garantire condizioni di parità a livello internazionale, la Commissione può cooperare, anche attraverso lo scambio di informazioni, con le autorità di paesi terzi o organizzazioni internazionali nell’ambito del presente regolamento. Qualsiasi cooperazione di questo tipo è basata sul principio di reciprocità, include disposizioni sulla riservatezza corrispondenti a quelle applicabili nell’Unione e garantisce che qualsiasi scambio di informazioni abbia luogo nel rispetto del diritto dell’Unione applicabile. La cooperazione o lo scambio di informazioni possono riguardare, tra l’altro, gli aspetti seguenti: a) attività di contrasto e misure relative alla sicurezza, anche al fine di impedire la circolazione di prodotti pericolosi, compresa la vigilanza del mercato; b) metodi di valutazione del rischio e prove sui prodotti; c) richiami coordinati di prodotti e altre azioni analoghe; d) questioni scientifiche, tecniche e regolamentari, allo scopo di migliorare la sicurezza dei prodotti e sviluppare priorità e approcci comuni a livello internazionale; e) questioni emergenti di notevole rilevanza per la salute e la sicurezza; f) utilizzo di nuove tecnologie per migliorare la sicurezza dei prodotti e aumentare la tracciabilità nella catena di fornitura; g) attività di normazione; h) scambio di funzionari e programmi di formazione. 2.   La Commissione può fornire ai paesi terzi o alle organizzazioni internazionali informazioni selezionate dal sistema di allarme rapido Safety Gate e ricevere informazioni pertinenti sulla sicurezza dei prodotti e sulle misure preventive, restrittive e correttive adottate da tali paesi terzi o organizzazioni internazionali. La Commissione condivide tali informazioni con le autorità nazionali, se del caso. 3.   Lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 2 può assumere la forma di: a) uno scambio non sistematico, in casi debitamente giustificati e specifici; o b) uno scambio sistematico, basato su un accordo amministrativo che specifica il tipo di informazioni da scambiare e le modalità dello scambio. 4.   I paesi candidati e i paesi terzi possono partecipare pienamente al sistema di allarme rapido Safety Gate a condizione che la loro legislazione sia allineata al pertinente diritto dell’Unione e che essi partecipino al sistema europeo di normazione. Tale partecipazione comporta gli stessi obblighi degli Stati membri ai sensi del presente regolamento, compresi gli obblighi di notifica e di follow-up. La piena partecipazione al sistema di allarme rapido Safety Gate si basa su accordi stipulati tra l’Unione e tali paesi, secondo le modalità definite negli stessi. 5.   Qualsiasi scambio di informazioni ai sensi del presente articolo, nella misura in cui riguarda dati personali, è effettuato in conformità delle norme dell’Unione in materia di protezione dei dati. I dati personali sono trasferiti solo a condizione che tale scambio sia necessario al solo scopo di proteggere la salute o la sicurezza dei consumatori. 6.   Le informazioni scambiate ai sensi del presente articolo devono essere utilizzate al solo scopo di proteggere la salute o la sicurezza dei consumatori.
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