Art. 14

Processi interni per la sicurezza dei prodotti

In vigore dal 10 mag 2023
Processi interni per la sicurezza dei prodotti Gli operatori economici si assicurano di disporre di processi interni per la sicurezza dei prodotti che consentano loro di conformarsi alle pertinenti prescrizioni del presente regolamento.
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Processi interni per la sicurezza dei prodotti (Art. 14 Regolamento (UE) 2023/988) — Testo vigente | Portale Normativo