Art. 16
Responsabile dei prodotti immessi sul mercato dell’Unione
In vigore dal 10 mag 2023
Responsabile dei prodotti immessi sul mercato dell’Unione
1. Un prodotto rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento non è immesso sul mercato salvo nel caso in cui vi sia un operatore economico stabilito nell’Unione che svolge i compiti di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020 in relazione a tale prodotto. L’, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento si applica ai prodotti contemplati dal presente regolamento. Ai fini del presente regolamento, i riferimenti alla «normativa di armonizzazione dell’Unione» e alla «normativa di armonizzazione dell’Unione applicabile» di cui all’, paragrafo 3, di tale regolamento si intendono relativi al «presente regolamento».
2. Fatti salvi eventuali obblighi degli operatori economici a norma del presente regolamento, oltre ai compiti di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020, e per garantire la sicurezza del prodotto di cui è responsabile, se del caso per quanto riguarda i possibili rischi connessi a un prodotto, l’operatore economico di cui al paragrafo 1 del presente articolo verifica periodicamente:
a)
che il prodotto sia conforme alla documentazione tecnica di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento;
b)
che il prodotto sia conforme alle prescrizioni di cui all’, paragrafi 5, 6 e 7, del presente regolamento.
L’operatore economico di cui al paragrafo 1 del presente articolo fornisce, su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato, prove documentate delle verifiche effettuate.
3. Il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato nonché i dati di contatto, compreso l’indirizzo postale ed elettronico dell’operatore economico di cui al paragrafo 1 sono indicati sul prodotto oppure sul suo imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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