Art. 34

Obbligo di comunicazione per taluni regimi doganali

In vigore dal 10 mag 2023
Obbligo di comunicazione per taluni regimi doganali 1.   Se i prodotti trasformati risultanti dal regime di perfezionamento attivo di cui all'articolo 256 del regolamento (UE) n. 952/2013 sono importati, l'obbligo di comunicazione di cui all' del presente regolamento comprende le informazioni sulle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo e risultanti nei prodotti trasformati importati, anche se i prodotti trasformati non figurano nell'allegato I del presente regolamento. Il presente paragrafo si applica anche quando i prodotti trasformati risultanti dal regime di perfezionamento attivo sono merci in reintroduzione di cui all'articolo 205 del regolamento (UE) n. 952/2013. 2.   L'obbligo di comunicazione di cui all' del presente regolamento non si applica all'importazione di: a) prodotti trasformati risultanti dal regime di perfezionamento passivo di cui all'articolo 259 del regolamento (UE) n. 952/2013; b) merci considerate merci in reintroduzione conformemente all'articolo 203 del regolamento (UE) n. 952/2013.
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