Art. 34
Obbligo di comunicazione per taluni regimi doganali
In vigore dal 10 mag 2023
Obbligo di comunicazione per taluni regimi doganali
1. Se i prodotti trasformati risultanti dal regime di perfezionamento attivo di cui all'articolo 256 del regolamento (UE) n. 952/2013 sono importati, l'obbligo di comunicazione di cui all' del presente regolamento comprende le informazioni sulle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo e risultanti nei prodotti trasformati importati, anche se i prodotti trasformati non figurano nell'allegato I del presente regolamento. Il presente paragrafo si applica anche quando i prodotti trasformati risultanti dal regime di perfezionamento attivo sono merci in reintroduzione di cui all'articolo 205 del regolamento (UE) n. 952/2013.
2. L'obbligo di comunicazione di cui all' del presente regolamento non si applica all'importazione di:
a)
prodotti trasformati risultanti dal regime di perfezionamento passivo di cui all'articolo 259 del regolamento (UE) n. 952/2013;
b)
merci considerate merci in reintroduzione conformemente all'articolo 203 del regolamento (UE) n. 952/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2023:956:oj#art-34