Art. 34 · Obbligo di comunicazione per taluni regimi doganali

Art. 34

Obbligo di comunicazione per taluni regimi doganali

In vigore dal 10 mag 2023
Obbligo di comunicazione per taluni regimi doganali 1.   Se i prodotti trasformati risultanti dal regime di perfezionamento attivo di cui all'articolo 256 del regolamento (UE) n. 952/2013 sono importati, l'obbligo di comunicazione di cui all' del presente regolamento comprende le informazioni sulle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo e risultanti nei prodotti trasformati importati, anche se i prodotti trasformati non figurano nell'allegato I del presente regolamento. Il presente paragrafo si applica anche quando i prodotti trasformati risultanti dal regime di perfezionamento attivo sono merci in reintroduzione di cui all'articolo 205 del regolamento (UE) n. 952/2013. 2.   L'obbligo di comunicazione di cui all' del presente regolamento non si applica all'importazione di: a) prodotti trasformati risultanti dal regime di perfezionamento passivo di cui all'articolo 259 del regolamento (UE) n. 952/2013; b) merci considerate merci in reintroduzione conformemente all'articolo 203 del regolamento (UE) n. 952/2013.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:956:oj#art-34