Art. 24
Cancellazione dei certificati CBAM
In vigore dal 10 mag 2023
Cancellazione dei certificati CBAM
Il 1° luglio di ogni anno la Commissione cancella i certificati CBAM acquistati nel corso dell'anno anteriore all'anno civile precedente che sono rimasti sul conto di un dichiarante CBAM autorizzato nel registro CBAM. Tali certificati CBAM sono cancellati senza compensazioni.
Se il numero di certificati CBAM da restituire è contestato in una controversia pendente in uno Stato membro, la Commissione sospende la cancellazione dei certificati CBAM nella misura corrispondente all'importo contestato. L'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il dichiarante CBAM autorizzato comunica senza indugio alla Commissione tutte le informazioni pertinenti.
Storico versioni
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