Art. 26
Sanzioni
In vigore dal 10 mag 2023
Sanzioni
1. Un dichiarante CBAM autorizzato che non restituisca, entro il 31 maggio di ogni anno, il numero di certificati CBAM corrispondente alle emissioni incorporate nelle merci importate nel corso dell'anno civile precedente è tenuto al pagamento di una sanzione. Tale sanzione è identica a quella per le emissioni in eccesso di cui all', paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e maggiorata in conformità dell', paragrafo 4, della stessa direttiva, applicabile nell'anno di importazione delle merci. Tale sanzione si applica per ciascun certificato CBAM che il dichiarante CBAM autorizzato non ha restituito.
2. Laddove una persona diversa da un dichiarante CBAM autorizzato introduca merci nel territorio doganale dell'Unione senza rispettare gli obblighi di cui al presente regolamento, detta persona è tenuta al pagamento di una sanzione. Tale sanzione è effettiva, proporzionata e dissuasiva e, in particolare in funzione della durata, della gravità, della portata, della natura intenzionale e della reiterazione dell'inadempienza e del livello di cooperazione della persona con l'autorità competente, è pari a da tre a cinque volte la sanzione di cui al paragrafo 1, applicabile nell'anno di introduzione delle merci, per ciascun certificato CBAM che la persona non ha restituito.
3. Il pagamento della sanzione non dispensa il dichiarante CBAM autorizzato dall'obbligo di restituire il numero di certificati CBAM mancanti in un determinato anno.
4. Se l'autorità competente accerta, anche alla luce dei calcoli preliminari effettuati dalla Commissione in conformità all', che un dichiarante CBAM autorizzato non ha rispettato l'obbligo di restituzione dei certificati CBAM di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o che una persona ha introdotto merci nel territorio doganale dell'Unione senza conformarsi agli obblighi di cui al presente regolamento alle condizioni specificate al paragrafo 2, impone la sanzione a norma del paragrafo 1 o 2 del presente articolo, a seconda dei casi. A tal fine, l'autorità competente notifica al dichiarante CBAM autorizzato o, qualora si applichi il paragrafo 2, alla persona:
a)
di aver concluso che il dichiarante CBAM autorizzato o la persona di cui al paragrafo 2 del presente articolo non ha rispettato gli obblighi derivanti dal presente regolamento;
b)
i motivi della conclusione;
c)
l'importo della sanzione inflitta al dichiarante CBAM autorizzato o alla persona di cui al paragrafo 2 del presente articolo;
d)
il termine per il pagamento della sanzione;
e)
l'azione che il dichiarante CBAM autorizzato o la persona di cui al paragrafo 2 del presente articolo deve intraprendere per pagare la sanzione; e
f)
il diritto del dichiarante CBAM autorizzato o della persona di cui al paragrafo 2 del presente articolo di presentare ricorso.
5. Nel caso in cui la sanzione non sia stata pagata entro il termine di cui al paragrafo 4, lettera d), l'autorità competente si avvale di tutte le possibilità offerte dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato per assicurare tale pagamento.
6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni sulle sanzioni di cui ai paragrafi 1 e 2, e registrano il pagamento finale di cui al paragrafo 5 nel registro CBAM.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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