Art. 11
Autorità competenti
In vigore dal 10 mag 2023
Autorità competenti
1. Ciascuno Stato membro designa l'autorità competente per l'espletamento delle funzioni e dei compiti derivanti dal presente regolamento e ne informa la Commissione.
La Commissione mette a disposizione degli Stati membri un elenco di tutte le autorità competenti, pubblica tale informazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e mette a disposizione tale informazione nel registro CBAM.
2. Le autorità competenti scambiano le informazioni essenziali o pertinenti ai fini dell'espletamento delle loro funzioni e dei loro compiti derivanti dal presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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