Art. 11 · Autorità competenti

Art. 11

Autorità competenti

In vigore dal 10 mag 2023
Autorità competenti 1.   Ciascuno Stato membro designa l'autorità competente per l'espletamento delle funzioni e dei compiti derivanti dal presente regolamento e ne informa la Commissione. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri un elenco di tutte le autorità competenti, pubblica tale informazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e mette a disposizione tale informazione nel registro CBAM. 2.   Le autorità competenti scambiano le informazioni essenziali o pertinenti ai fini dell'espletamento delle loro funzioni e dei loro compiti derivanti dal presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:956:oj#art-11