Art. 7
Principi che disciplinano il Fondo
In vigore dal 10 mag 2023
Principi che disciplinano il Fondo
1. Il Fondo fornisce sostegno finanziario agli Stati membri per le misure e gli investimenti previsti nei rispettivi piani.
2. L’erogazione del sostegno finanziario a norma del paragrafo 1 del presente articolo a ciascuno Stato membro è subordinata al conseguimento, da parte di tale Stato membro, dei traguardi e degli obiettivi fissati per le misure e gli investimenti conformemente all’ del presente regolamento. Tali traguardi e obiettivi sono compatibili con gli obiettivi climatici dell’Unione nonché con l’obiettivo fissato al regolamento (UE) 2021/1119 e riguardano in particolare:
a)
l’efficienza energetica;
b)
la ristrutturazione edilizia;
c)
la mobilità e i trasporti a zero e a basse emissioni;
d)
le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra;
e)
la riduzione del numero di famiglie vulnerabili, in particolare le famiglie in condizioni di povertà energetica, di microimprese vulnerabili e di utenti vulnerabili dei trasporti.
3. Il Fondo sostiene solo misure e investimenti che rispettano il principio «non arrecare un danno significativo» ai sensi dell’ del regolamento (UE) 2020/852.
4. Le misure e gli investimenti sostenuti dal Fondo riducono la dipendenza dai combustibili fossili e, ove opportuno, contribuiscono all’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali nonché a posti di lavoro sostenibili e di qualità nei settori interessati dalle misure e dagli investimenti del Fondo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2023:955:oj#art-7