Art. 7 · Principi che disciplinano il Fondo

Art. 7

Principi che disciplinano il Fondo

In vigore dal 10 mag 2023
Principi che disciplinano il Fondo 1.   Il Fondo fornisce sostegno finanziario agli Stati membri per le misure e gli investimenti previsti nei rispettivi piani. 2.   L’erogazione del sostegno finanziario a norma del paragrafo 1 del presente articolo a ciascuno Stato membro è subordinata al conseguimento, da parte di tale Stato membro, dei traguardi e degli obiettivi fissati per le misure e gli investimenti conformemente all’ del presente regolamento. Tali traguardi e obiettivi sono compatibili con gli obiettivi climatici dell’Unione nonché con l’obiettivo fissato al regolamento (UE) 2021/1119 e riguardano in particolare: a) l’efficienza energetica; b) la ristrutturazione edilizia; c) la mobilità e i trasporti a zero e a basse emissioni; d) le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra; e) la riduzione del numero di famiglie vulnerabili, in particolare le famiglie in condizioni di povertà energetica, di microimprese vulnerabili e di utenti vulnerabili dei trasporti. 3.   Il Fondo sostiene solo misure e investimenti che rispettano il principio «non arrecare un danno significativo» ai sensi dell’ del regolamento (UE) 2020/852. 4.   Le misure e gli investimenti sostenuti dal Fondo riducono la dipendenza dai combustibili fossili e, ove opportuno, contribuiscono all’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali nonché a posti di lavoro sostenibili e di qualità nei settori interessati dalle misure e dagli investimenti del Fondo.
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