Art. 2
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/127
In vigore dal 10 mag 2023
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/127
L’articolo 28 del regolamento delegato (UE) 2022/127 è così rettificato:
1)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Svincolo e incameramento di cauzioni»;
2)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Se il termine per comprovare il diritto definitivo all’attribuzione dell’importo è scaduto senza che l’interessato abbia fornito la prova richiesta, l’organismo competente incamera immediatamente la cauzione mediante il procedimento di cui all’articolo 56 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione (*).
Tuttavia, nei casi previsti dalla specifica normativa dell’Unione, la prova può essere presentata dopo la scadenza del termine contro rimborso parziale della cauzione.
(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 131).»."
Storico versioni
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