Art. 1

Modifica del regolamento delegato (UE) 2022/127

In vigore dal 10 mag 2023
Modifica del regolamento delegato (UE) 2022/127 Al capo III bis del regolamento delegato (UE) 2022/127 è aggiunto l’articolo seguente: «Articolo 15 ter Condizioni specifiche per il versamento degli anticipi di cui all’articolo 44, paragrafo 3 ter, del regolamento (UE) 2021/2116 1.   Il versamento degli anticipi di cui all’articolo 44, paragrafo 3 ter, del regolamento (UE) 2021/2116 non supera l’80 % dell’aiuto cui i richiedenti aiuto hanno diritto per l’attuazione di una o più delle seguenti attività nel corso dell’anno scolastico: a) fornitura o distribuzione di prodotti agli allievi degli istituti scolastici; b) misure educative di accompagnamento; c) azioni di monitoraggio e valutazione; d) pubblicità. 2.   Il versamento degli anticipi di cui al paragrafo 1 è subordinato alla costituzione di una cauzione pari almeno all’importo dell’anticipo. 3.   In deroga all’articolo 19 l’organismo competente può inoltre rinunciare ad esigere la costituzione di una cauzione qualora la persona tenuta all’adempimento degli obblighi sia un’autorità pubblica.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2023:1448:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo