Art. 1
Modifica del regolamento delegato (UE) 2022/127
In vigore dal 10 mag 2023
Modifica del regolamento delegato (UE) 2022/127
Al capo III bis del regolamento delegato (UE) 2022/127 è aggiunto l’articolo seguente:
«Articolo 15 ter
Condizioni specifiche per il versamento degli anticipi di cui all’articolo 44, paragrafo 3 ter, del regolamento (UE) 2021/2116
1. Il versamento degli anticipi di cui all’articolo 44, paragrafo 3 ter, del regolamento (UE) 2021/2116 non supera l’80 % dell’aiuto cui i richiedenti aiuto hanno diritto per l’attuazione di una o più delle seguenti attività nel corso dell’anno scolastico:
a)
fornitura o distribuzione di prodotti agli allievi degli istituti scolastici;
b)
misure educative di accompagnamento;
c)
azioni di monitoraggio e valutazione;
d)
pubblicità.
2. Il versamento degli anticipi di cui al paragrafo 1 è subordinato alla costituzione di una cauzione pari almeno all’importo dell’anticipo.
3. In deroga all’articolo 19 l’organismo competente può inoltre rinunciare ad esigere la costituzione di una cauzione qualora la persona tenuta all’adempimento degli obblighi sia un’autorità pubblica.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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