Art. 4
In vigore dal 17 apr 2023
1. Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell’ sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo.
Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione G, Ufficio:
CHAR 04/39
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
2. In conformità dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione può autorizzare l’esenzione dal dazio esteso a norma dell’ per le importazioni da società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408.
Storico versioni
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