Art. 1
In vigore dal 17 apr 2023
1. Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 sulle importazioni di prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, esclusi i prodotti, non arrotolati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm e di spessore superiore a 10 mm, originari dell’Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan, è esteso alle importazioni di prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, ad esclusione dei prodotti, non arrotolati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm e di spessore superiore a 10 mm, attualmente classificati con i codici SA 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 e 7220 12, spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia (codici TARIC 7219110010, 7219121010, 7219129010, 7219131010, 7219139010, 7219141010, 7219149010, 7219221010, 7219229010, 7219230010, 7219240010, 7220110010, e 7220120010).
2. Il dazio esteso è il dazio antidumping del 17,3 % applicabile a «tutte le altre società» dell’Indonesia (codice addizionale TARIC C999).
3. Il dazio esteso a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo è riscosso sulle importazioni registrate in conformità dell’ del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1310.
4. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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