Art. 8

Determinazione dell’equivalenza

In vigore dal 13 apr 2023
Determinazione dell’equivalenza Se i criteri previsti all’ e valutati conformemente agli articoli da 2 a 7 sono soddisfatti, le informazioni che devono essere scambiate automaticamente a norma di un accordo tra le autorità competenti dello Stato membro e la giurisdizione non-UE interessata sono considerate equivalenti. Tale determinazione dell’equivalenza si applica all’accordo stesso tra le autorità competenti di qualsiasi altro Stato membro e la giurisdizione non-UE interessata. Fatto salvo l’, paragrafo 2, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione quale definito nell’allegato V, sezione I, parte A, punto 4, lettera b), della direttiva 2011/16/UE che non è considerato un gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione ai sensi del diritto nazionale della pertinente giurisdizione non-UE è tenuto a registrarsi e a comunicare informazioni a un unico Stato membro conformemente all’articolo 8 bis quater, paragrafo 4, e all’allegato V, sezione IV, parte F, punto 1, della direttiva 2011/16/UE. Fatto salvo l’, paragrafo 2, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione quale definito nell’allegato V, sezione I, parte A, punto 4, lettera b), della direttiva 2011/16/UE, che facilita l’esecuzione di qualsiasi attività pertinente che non è considerata un’attività pertinente ai sensi del diritto nazionale della pertinente giurisdizione non-UE è tenuto a registrarsi e a comunicare informazioni sui venditori oggetto di comunicazione in relazione a tale attività pertinente a un unico Stato membro conformemente all’articolo 8 bis quater, paragrafo 4, e all’allegato V, sezione IV, parte F, punto 1, della direttiva 2011/16/UE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2023:823:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 8 Regolamento (UE) 2023/823 — Determinazione dell’equivalenza | Portale Normativo