Art. 8
Determinazione dell’equivalenza
In vigore dal 13 apr 2023
Determinazione dell’equivalenza
Se i criteri previsti all’ e valutati conformemente agli articoli da 2 a 7 sono soddisfatti, le informazioni che devono essere scambiate automaticamente a norma di un accordo tra le autorità competenti dello Stato membro e la giurisdizione non-UE interessata sono considerate equivalenti. Tale determinazione dell’equivalenza si applica all’accordo stesso tra le autorità competenti di qualsiasi altro Stato membro e la giurisdizione non-UE interessata.
Fatto salvo l’, paragrafo 2, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione quale definito nell’allegato V, sezione I, parte A, punto 4, lettera b), della direttiva 2011/16/UE che non è considerato un gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione ai sensi del diritto nazionale della pertinente giurisdizione non-UE è tenuto a registrarsi e a comunicare informazioni a un unico Stato membro conformemente all’articolo 8 bis quater, paragrafo 4, e all’allegato V, sezione IV, parte F, punto 1, della direttiva 2011/16/UE.
Fatto salvo l’, paragrafo 2, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione quale definito nell’allegato V, sezione I, parte A, punto 4, lettera b), della direttiva 2011/16/UE, che facilita l’esecuzione di qualsiasi attività pertinente che non è considerata un’attività pertinente ai sensi del diritto nazionale della pertinente giurisdizione non-UE è tenuto a registrarsi e a comunicare informazioni sui venditori oggetto di comunicazione in relazione a tale attività pertinente a un unico Stato membro conformemente all’articolo 8 bis quater, paragrafo 4, e all’allegato V, sezione IV, parte F, punto 1, della direttiva 2011/16/UE.
Storico versioni
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