Art. 6

Coerenza delle informazioni

In vigore dal 4 apr 2023
Coerenza delle informazioni Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista sono responsabili della qualità delle informazioni pubblicate e garantiscono che tali informazioni siano pienamente coerenti con le informazioni fornite alle autorità di vigilanza.
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Art. 6 Regolamento (UE) 2023/895 — Coerenza delle informazioni | Portale Normativo