Art. 4

Modelli e istruzioni per la pubblicazione della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria del gruppo

In vigore dal 4 apr 2023
Modelli e istruzioni per la pubblicazione della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria del gruppo Nella relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria del gruppo le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista pubblicano almeno le seguenti informazioni, utilizzando i seguenti modelli e rispettando le seguenti istruzioni: a) se la solvibilità di gruppo è calcolata in base al metodo 1, ai sensi dell’articolo 230 della direttiva 2009/138/CE, o in via esclusiva o in combinazione con il metodo 2, ai sensi dell’articolo 233 della stessa direttiva, il modello S.02.01.02 di cui all’allegato I del presente regolamento, che specifica le informazioni sullo stato patrimoniale, utilizzando il metodo di valutazione di cui all’articolo 75 della direttiva 2009/138/CE, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.02.01 di cui all’allegato III del presente regolamento; b) il modello S.05.01.02 di cui all’allegato I, che specifica le informazioni su premi, sinistri e spese, utilizzando i principi di valutazione e rilevazione applicati nei bilanci consolidati, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.05.01 di cui all’allegato III del presente regolamento, per ogni area di attività di cui all’allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/35; c) il modello S.05.02.04 di cui all’allegato I, che specifica le informazioni su premi, sinistri e spese per paese, utilizzando i principi di valutazione e rilevazione applicati nei bilanci consolidati, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.05.02 di cui all’allegato III del presente regolamento; d) il modello S.22.01.22 di cui all’allegato I, che specifica le informazioni sull’impatto delle misure di garanzia a lungo termine e delle misure transitorie, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.22.01 di cui all’allegato III del presente regolamento; e) il modello S.23.01.22 di cui all’allegato I, che specifica le informazioni sui fondi propri, compresi i fondi propri di base e i fondi propri accessori, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.23.01 di cui all’allegato III del presente regolamento; f) se la solvibilità di gruppo è calcolata in base al metodo 1, ai sensi dell’articolo 230 della direttiva 2009/138/CE, o in via esclusiva o in combinazione con il metodo 2, ai sensi dell’articolo 233 della stessa direttiva, il modello S.25.01.22 di cui all’allegato I del presente regolamento, che specifica le informazioni sul requisito patrimoniale di solvibilità calcolato secondo la formula standard, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.25.01 di cui all’allegato III del presente regolamento; g) se la solvibilità di gruppo è calcolata in base al metodo 1, ai sensi dell’articolo 230 della direttiva 2009/138/CE, o in via esclusiva o in combinazione con il metodo 2, ai sensi dell’articolo 233 della stessa direttiva, il modello S.25.05.22 di cui all’allegato I del presente regolamento, che specifica le informazioni sul requisito patrimoniale di solvibilità calcolato utilizzando un modello interno parziale o completo, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.25.05 di cui all’allegato III del presente regolamento; h) il modello S.32.01.22 di cui all’allegato I, che specifica le informazioni sulle imprese incluse nel perimetro del gruppo, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.32.01 di cui all’allegato III del presente regolamento.
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