Art. 27
Modelli quantitativi trimestrali per il gruppo
In vigore dal 4 apr 2023
Modelli quantitativi trimestrali per il gruppo
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista presentano trimestralmente, salvo che l’ambito o la frequenza della segnalazione siano limitati ai sensi dell’articolo 254, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2009/138/CE, le informazioni di cui all’articolo 304, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/35, utilizzando i seguenti modelli e rispettando le seguenti istruzioni:
a)
il modello S.01.01.05 di cui all’allegato I, che specifica il contenuto della segnalazione, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.01.01 di cui all’allegato III;
b)
il modello S.01.02.04 di cui all’allegato I, che specifica le informazioni di base relative al gruppo e le informazioni generali, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.01.02 di cui all’allegato III;
c)
se per il calcolo della solvibilità di gruppo, il gruppo utilizza il metodo 1 come specificato nell’articolo 230 della direttiva 2009/138/CE, o in via esclusiva o in combinazione con il metodo 2 come specificato all’articolo 233 della stessa direttiva, il modello S.02.01.02 di cui all’allegato I del presente regolamento, che specifica le informazioni sullo stato patrimoniale, utilizzando il metodo di valutazione di cui all’articolo 75 della direttiva 2009/138/CE, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.02.01 di cui all’allegato III del presente regolamento;
d)
il modello S.05.01.02 di cui all’allegato I, che specifica le informazioni su premi, sinistri e spese, per ogni area di attività definita nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/35, utilizzando i principi di valutazione e rilevazione applicati nel bilancio consolidato, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.05.01 di cui all’allegato III del presente regolamento;
e)
il modello S.06.02.04 di cui all’allegato I, che fornisce l’elenco analitico delle attività, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.06.02 di cui all’allegato III e utilizzando i codici CIC stabiliti nell’allegato V e definiti nell’allegato VI;
f)
se il rapporto tra investimenti collettivi detenuti dal gruppo e investimenti totali è superiore al 30 %, il modello S.06.03.04 di cui all’allegato I, che fornisce informazioni sul look-through di tutti gli investimenti collettivi detenuti dal gruppo, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.06.03 di cui all’allegato III;
g)
il modello S.08.01.04 di cui all’allegato I, che fornisce l’elenco analitico delle posizioni aperte in derivati, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.08.01 di cui all’allegato III e utilizzando i codici CIC stabiliti nell’allegato V e definiti nell’allegato VI;
h)
il modello S.23.01.04 di cui all’allegato I, che specifica le informazioni sui fondi propri, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.23.01 di cui all’allegato III.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera f), se per il calcolo della solvibilità di gruppo il metodo 1, come specificato all’articolo 230 della direttiva 2009/138/CE, è utilizzato in via esclusiva, il rapporto tra investimenti collettivi detenuti dal gruppo e investimenti totali è determinato dalla somma degli elementi C0010/R0180, degli organismi di investimento collettivo inclusi nell’elemento C0010/R0220 e degli organismi di investimento collettivo inclusi nell’elemento C0010/R0090 del modello S.02.01.02, divisa per la somma degli elementi C0010/R0070 e C0010/R0220 del modello S.02.01.02. Se per il calcolo della solvibilità di gruppo il metodo 1 è utilizzato in combinazione con il metodo 2, come specificato all’articolo 233 della direttiva 2009/138/CE, o se il metodo 2 è utilizzato in via esclusiva, il rapporto è calcolato conformemente alla prima frase del presente paragrafo e aggiustato per tener conto degli elementi richiesti di tutte le entità incluse nell’ambito del modello S.06.02.04.
Storico versioni
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