Art. 26

Modelli quantitativi per le singole imprese — Informazioni sulle operazioni infragruppo

In vigore dal 4 apr 2023
Modelli quantitativi per le singole imprese — Informazioni sulle operazioni infragruppo Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che non fanno parte di un gruppo di cui all’articolo 213, paragrafo 2, lettere a), b) o c), della direttiva 2009/138/CE e la cui impresa madre sia una società di partecipazione assicurativa mista segnalano le operazioni infragruppo molto significative ai sensi dell’articolo 245, paragrafo 2, secondo comma, della stessa direttiva, e le operazioni infragruppo da segnalare in ogni circostanza ai sensi dell’articolo 245, paragrafo 3, della stessa direttiva, il più rapidamente possibile, utilizzando i modelli pertinenti tra i modelli da S.36.00.01 a S.36.05.01 di cui all’allegato I del presente regolamento, conformemente alle istruzioni contenute nelle sezioni da S.36.00 a S.36.05 di cui all’allegato II del presente regolamento.
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Art. 26 Regolamento (UE) 2023/894 — Modelli quantitativi per le singole imprese — Informazioni sulle operazioni infragruppo | Portale Normativo