Art. 15

Modelli quantitativi annuali per le singole imprese e imprese di assicurazione captive — Informazioni sulle garanzie a lungo termine

In vigore dal 4 apr 2023
Modelli quantitativi annuali per le singole imprese e imprese di assicurazione captive — Informazioni sulle garanzie a lungo termine Le imprese di assicurazione e di riassicurazione e le imprese di assicurazione captive trasmettono annualmente le informazioni di cui all’articolo 304, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/35 utilizzando i seguenti modelli e rispettando le seguenti istruzioni: a) il modello S.22.01.01 di cui all’allegato I, che specifica le informazioni sull’impatto delle misure di garanzia a lungo termine e delle misure transitorie, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.22.01 di cui all’allegato II; b) il modello S.22.04.01 di cui all’allegato I, che specifica le informazioni sulla misura transitoria sui tassi di interesse, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.22.04 di cui all’allegato II; c) il modello S.22.05.01 di cui all’allegato I, che specifica le informazioni sulla misura transitoria sulle riserve tecniche, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.22.05 di cui all’allegato II; d) il modello S.22.06.01 di cui all’allegato I, che specifica le informazioni sulla migliore stima soggetta all’aggiustamento per la volatilità per paese e per valuta, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.22.06 di cui all’allegato II.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2023:894:oj#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 15 Regolamento (UE) 2023/894 — Modelli quantitativi annuali per le singole imprese e imprese di assicurazione captive — Informazioni sulle garanzie a lungo termine | Portale Normativo